Statuto

Articolo 1

È costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi di legge un libero comitato denominato “CorviAmo”, più avanti chiamato per brevità Comitato.

Articolo 2

Il Comitato ha sede legale ed operativa in Catanzaro, alla via Bezzecca 3/A. Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, il Comitato, potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.

Articolo 3

Il Comitato ha durata illimitata.

Articolo 4

Il Comitato non ha scopi di lucro e si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico, credo religioso o qualsiasi forma di discriminazione; promuove la diffusione, in tutte le sue diverse manifestazioni attraverso, principalmente, attività di studio, incontri culturali, attività editoriali cartacee, digitali, etc. di:
–  Assistenza sociale e socio-sanitaria;
–  Territorio ed urbanistica;
–  Assistenza sanitaria;
–  Beneficenza;
–  Istruzione;
–  Formazione;
–  Sport dilettantistico di ogni genere;
–  Tutela promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
–  Tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e dei rifiuti;
–  Promozione della cultura e dell’arte;
–  Tutela dei diritti civili;
–  Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università’, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità’ da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
–  Esclusivo perseguimento di finalità’ di solidarietà’ sociale.

Articolo 5

Possono far parte del Comitato, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, nonché in possesso dei requisiti richiesti e previsti dai regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.
La richiesta di adesione va presentata, su apposito modulo “Allegato A – Modulo di adesione“, al Consiglio Direttivo. La sottoscrizione del modulo prevede inoltre che il richiedente accetti integralmente le norme statutarie ed i regolamenti del Comitato. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali del Comitato e a partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dallo stesso, a riunirsi e discutere sulle questioni riguardanti gli interessi del Comitato.
I soci mantengono tale diritto se hanno saldato le quote stabilite da Statuto e Regolamenti almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. In ogni caso lo status di socio non può essere ceduto o trasferito.

Articolo 6

La qualifica di socio si perde per:
a) decesso;
b) mancato pagamento delle quote stabilite da Statuto e Regolamenti;
c) dimissioni;
d) espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati al Comitato e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Comitato.

Articolo 7

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data dell’informativa, sul quale decide a maggioranza relativa ed in via definitiva il primo Consiglio Direttivo utile.

Articolo 8

Qualsiasi contributo riconosciuto e/o versato al Comitato non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 9

Gli aderenti al Comitato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

Articolo 10

I soci si dividono in:

FONDATORI:
coloro che intervengono all’atto costitutivo, sono tenuti al sostegno del Comitato tramite il versamento di una tantum;

ONORARI:
coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze. Possono su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo far parte del Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;

SOSTENITORI:
coloro che sostengono il Comitato con versamenti e opere indeterminati. Possono su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo far parte del Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;

ORDINARI:
coloro che sottoscrivono il tesseramento annuale.
Non intervengono all’atto costitutivo, non sono ammessi nel Consiglio Direttivo e partecipano alle assemblee dei soci.

Articolo 11

Diritti e doveri dei soci:
a) contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
b) versare le quote previste da Statuto e Regolamenti;
c) partecipare alle assemblee dei soci ognuno con proprio diritto;
d) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se componente;
e) ogni socio ”votante” ha diritto ad un voto;
f) è ammessa una sola delega per ciascun socio;
g) ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti;
h) nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (Presidente e Tesoriere) non hanno diritto al voto.

Articolo 12

Sono organi sociali: 

Consiglio Direttivo

  •   in fase di costituzione del Comitato è eletto tra i soci fondatori indicando ruoli e mansioni;
  •   è eletto dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
  •   può eleggere in via onoraria tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario del Comitato, non ha potere legale e rimane in carico fino a revoca del Consiglio Direttivo;
  •   ha il compito di provvedere alla gestione del Comitato per la realizzazione dei suoi scopi;
  •   redige, approva e delibera il bilancio consuntivo e preventivo;
  •   determina l’ammontare delle quote sociali per ogni categoria di socio;
  •   organizza l’attività del Comitato esercitando tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  •   delibera in via straordinaria a maggioranza assoluta;
  •   in via ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
    1. a)  nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
    2. b)  approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
    3. c)  approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
    4. d)  redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
    5. e)  deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
  1. Il Consiglio Direttivo in via straordinaria delibera:
  1. a)  variazioni dello Statuto, che devono essere approvate da un’assemblea straordinaria con maggioranza assoluta.
  2. b)  lo scioglimento del Comitato, per il quale saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
  3. c)  quanto altro previsto.

Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo, sia in via ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 15 (quindici) membri tutti con diritto di voto, compreso il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere) e si riunisce di norma almeno 1 (una) volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per anni 1 (uno) e può essere rieletto.

E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

  •   eseguire le delibere dell’assemblea;
  •   formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  •   predisporre il rendiconto annuale;
  •   predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  •   deliberare circa l’ammissione dei soci;
  •   deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  •   stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
  •   curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comitato o ad essa affidati;

L’Assemblea dei soci “senza potere “

  • –  è convocata in via ordinaria o straordinaria almeno una volta l’anno o quando il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo ritengono sia necessario tramite divulgazione per iscritto, disposta in bacheca almeno trenta giorni prima della convocazione al fine di consentire a tutti di venirne a conoscenza. La convocazione dovrà contenente la data e l’ora di prima o eventualmente di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. Lo scopo della convocazione è limitata alla conoscenza di tutti gli iscritti delle attività svolte o in essere necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;
  • –  è formata da tutti i soci iscritti ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea può essere presieduta da un socio componente il Consiglio Direttivo delegato dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione, concede il diritto di intervenire personalmente o per deleghe proponendo iniziative e consigli;
  • –  avendo solo scopo informativo e propositivi si intende valida qualunque sia il numero dei soci iscritti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo con rappresentanza legale, eletto dal Consiglio Direttivo

I compiti principali del Presidente del Consiglio Direttivo sono:

  • –  rappresentare il Comitato di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
  • –  convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • –  deliberare spese in nome e per conto del Comitato al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno in via ordinaria dallo stesso Consiglio Direttivo;
  • –  deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo del Comitato;
  • –  può, sentito il parere del Consiglio Direttivo, assegnare incari gratuiti per costituire gruppi di lavoro per il raggiungimento dei fini del Comitato;
  • –  può, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ma solo in via straordinaria, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Il Vice Presidente che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente in tutte le sue funzioni nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo

Il Segretario

Il Tesoriere

Articolo 13
  1. Le entrate del Comitato sono costituite da:
    • –  contributi dei soci;
    • –  contributi di privati;
    • –  contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • –  contributi di organismi internazionali;
    • –  donazioni o lasciti testamentari;
    • –  rimborsi derivanti da convenzioni;
    • –  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  2. Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
    • –  beni mobili e immobili;
    • –  donazioni, lasciti o successioni.
  3. Il socio che cessi di far parte del Comitato, o che venga espulso o escluso dal Comitato, perde ogni diritto al patrimonio sociale. I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale.
Articolo 14

L’esercizio sociale del Comitato ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta ed approva annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso, determinando l’ammontare delle quote sociali per ogni categoria di socio. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Articolo 15

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita del Comitato.

Articolo 16

Il Comitato potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Articolo 17

La durata del Comitato è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente che dedotte le passività potrà essere suddiviso tra i soci fondatori in carica o salvo diversa disposizione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, devolverlo a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.